8 agosto 2011

COLOSSEO




Falso allarme bomba, grande paura al Colosseo Alemanno: "Metteremo telecamere e metal detector"






Perchè parlano a vanvera?
Tanto per fare la dichiarazione al giornalista di turno e poi tutto resta com'era!
Pensate a quante migliaia di turisti entrano giornalmente al colosseo, a quanti dector si dovrebbero posizionare e quanti armadietti si dovrebbero collocare per depositare gli oggetti metallici, qualche migliaio!
Ma ammesso che si mettano i detector, poi chi controlla e con quale autorità?
Infatti nessun custode può visionare il contenuto di una borsa perchè da molti anni, per risparmiare, è stata eliminata la qualifica di agente di pubblica sicurezza per il personale di custodia del ministero nonch'è l'indennità relativa all'uso delle armi.
Sino agli anni '80 tutti i custodi del ministero beni culturali sostenevano le prove di tiro con la pistola ed in ogni museo ed area archeologica era prevista la vigilanza armata almeno di notte.
Oggi quindi, si dovrà prevedere un servizio coordinato con le forze di polizia per ogni sito e museo, oppure con istituti di vigilanza e con quali soldi?
Certamente si può migliorare il livello di sicurezza prevedendo un migliore addestramento del personale in servizio oltre a determinare delle norme procedurali e di comportamento ed effettuando delle esercitazioni periodiche, ma soprattutto incrementando il numero degli addetti riaprendo le assunzioni bloccate da troppo tempo.

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4 aprile 2011

I risultati di un'intera stagione di riforme "nefaste"

Si sapeva da anni che questa sarebbe stata la fine dei beni culturali, nel bene e nel male!


Informazione tratta dal sito UILBAC
ESPOSTO DELLA UIL IN PROCURA E ALLA CORTE CONTI SUL RESTAURO
DEL COLOSSEO
Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - La segreteria nazionale della
Uil Beni e Attivita' Culturali ha presentato un esposto-denuncia
alla Procura di Roma e alla Procura della Corte dei Conti
''affinche' faccia luce sulle eventuali responsabilita' penali
ed erariali dell'accordo 'segreto' concernente il c.d. restauro del
Colosseo''. Secondo la Uil, ''l'attivita' posta in essere dal commissario
delegato e in parte dalla stessa Soprintendenza, presenta profili di
dubbia legittimita'''.
''Nelle scorse settimane - spiega il sindacato - la Wolkswagen
ha avanzato la proposta di pagare 500.000 l'autorizzazione a
poter svolgere una campagna promozionale dei propri prodotti.
Il Mibac non ha potuto accettare poiche' in base all'accordo
stipulato il 21 gennaio tra il Commissario Roberto Cecchi,
la Soprintendenza e la Tod's di fatto i diritti circa l'utilizzo
del Colosseo sono stati ceduti. L'esempio della Wolkswagen
dimostra come l'accordo realizzato costituisca legittimamente
per la Tod's un affare a fronte dell'impegno a versare la
sponsorizzazione di 25 milioni di euro'', ed e' ''di fatto
una dismissione del Colosseo'', senza che ci sia stato
''un qualsiasi parere del Comitato Tecnico scientifico
dei Beni Archeologici''. Inoltre, sostiene la Uil, ''e' singolare'' che il
Commissario delegato abbia impegnato la Soprintendenza
''per un periodo che supera il proprio mandato'' e abbia
''affidato allo sponsor la diffusione all'estero dell'immagine del
Colosseo e delle iniziative ad esso legate tenuto conto che
il commissario delegato doveva operare in condizioni di
amministrazione 'ordinaria' e quindi l'accordo doveva essere
sottoposto alla registrazione e validazione della Corte dei Conti''.
''Per questi motivi la Uil chiede al neo Ministro Galan di rivedere,
rinegoziare l'accordo visto che si ha la netta sensazione che dentro
il Mibac operi una doppia amministrazione quella che fa capo al
Segretario Generale Cecchi peraltro pluri-commissario e
l'amministrazione corrente che viene spogliata di qualunque
competenza con uno Stato che di fatto ha venduto il Colosseo''.
(Rre/Pn/Adnkronos)
03-APR-11 15:52 NNN ANSA (POL) - 03/04/2011 -
17.39.00 COLOSSEO-DELLA VALLE: UIL, PROBLEMA E' RUOLO MIBAC

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18 dicembre 2010

commissione paritetica sulla vicedirigenza del MIBAC - scheda riassuntiva


PREMESSA

Nell’ambito del progetto di riforma della PA., partito intorno agli anni ’90 del secolo scorso con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e di ridurne i costi, è stata attuata quella che, con termine atecnico, è indicata come la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, ossia la parificazione, sotto il profilo normativo e tecnico-operativo, del lavoro pubblico con quello privatistico.

La scelta del legislatore di operare in questo senso è scaturita dalla percezione che buona parte delle disfunzioni dell’organizzazione e dell’azione amministrativa fossero addebitabili ad un regime normativo troppo rigido e garantista per il lavoratore pubblico e che, quindi, l’applicazione di principi e criteri mutuati dal mondo privatistico avrebbe prodotto effetti positivi sull’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

Al fine di spingere sempre più nella direzione di realizzare un’organizzazione pubblica efficiente ed efficace e della separazione tra politica ed amministrazione, è stata attuata anche la riforma della dirigenza e la creazione della vicedirigenza che dovrebbe rappresentare l'area dei quadri direttivi dell'Amministrazione italiana, al pari di quanto previsto nel mondo del lavoro privato.

La vicedirigenza viene introdotta nell’ordinamento pubblico dalla c.d. legge Frattini (legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”), che ha aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’art. 17-bis, rubricato Vicedirigenza .

Detta disciplina, sebbene prevista dal 2002 da norma di rango primario, non ha ad oggi trovato attuazione.

La mancata attuazione è stata qualificata dal tribunale di Napoli (sezione lavoro, nella sentenza del 3 febbraio 2009) condotta inadempiente e come tale viene percepita da quei lavoratori pubblici che troverebbero nel compimento della previsione normativa il riconoscimento dell’impegno sempre più articolato che si richiede ai funzionari pubblici e vedono negata la loro posizione e professionalità dall’inadempimento dei rappresentanti delle parti contrattuali.

Ciò ha determinando un susseguirsi di contenziosi sul valore precettivo o programmatico della norma, peraltro decisi in maniera non uniforme dai giudici e conseguente diversità di comportamenti anche nella pubblica amministrazione, tant’è che alcune Regioni hanno già istituito la nuova area (Puglia, Liguria, Sicilia).

STATO DELL’ARTE

L’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo attualmente vigente, stabilsce: “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17”.

L’art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: “la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 17, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d’indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

Pertanto, l’art. 10 ha rinviato la regolamentazione dell’istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi, il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In data 15-3-2006 il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l’atto d’indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009,stabilendo che l’ARAN nell’occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un’apposita area per il personale della vice dirigenza

Nell’attuale fase di contrazione delle risorse, il legislatore è intervenuto in materia con una norma di interpretazione autentica finalizzata a produrre risparmi di spesa. Si tratta della legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”) che all’art. 8 prevede una “Norma interpretativa in materia di vice dirigenza” che recita: “L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.”

In ordine all'art. 8 della L.n. 15/2009, norma c.d. interpretativa, sottolineato chesolo in questa ipotesi l’applicabilità avrebbe efficacia retroattiva, si rileva che tale disposto conferma semplicemente il profilo dell’art. 39 della Costituzione, sottolineando la funzione di rappresentanza delle OO.SS. (di ambo le parti) alle quali è demandata la funzione di contrattazione collettiva come compito esclusivo.

Infatti, appare evidente che la norma menzionata possa attribuire alla contrattazione collettiva la regolamentazione materiale della vice dirigenza ex art. 17 bis Dgls 165/01, mantenendo comunque la natura precettiva prefigurata dal legislatore del 2002 e non semplicemente la ratio programmatica.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.) non ha modificato l’art. 17 bis delD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che resta ad oggi la disciplina fondamentale.

L’art. 17-bis stabilisce che “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza”.

La previsione in un norma di rango primario di “un’apposita area separata” per la vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica, nell'impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale direttivo mediante gli strumenti utilizzati dal contratto del personale livellato, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati.

In ordine all'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della vice dirigenza, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con risposta scritta, pubblicata lunedì 1 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 291 all'Interrogazione 4-05740 presentata da Luigi Bobba, ha precisato che “il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri. Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009”.

Poiché secondo la norma interpretativa dell’art. 17 bis la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento “ ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo” e preso atto dal sito ARAN (comunicato del 21 settembre 2010) che è in corso la trattativa relativa al contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e aree dirigeziali triennio 2010 – 2012, appare urgente sollecitare l’Amministrazioni e le OOSS perché avviino la trattativa per l’istituzione dell’apposita area.

In proposito, vanno verificate le resistenze delle parti sociali e considerate le possibili ripercussioni per l’Amministrazione e per le rappresentanze sindacali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si invita perciò l’Amministrazione ad attivare la procedura per l’avvio del confronto con le OO.SS., come da normativa vigente.

SENTENZE FAVOREVOLI

Sentenza Tribunale Sentenza Tribunale di Roma n.4399/08;

Sentenza Tribunale di Roma n. 12847/2009;

Sentenza Tribunale dell’Aquila 229/10

Sentenza Tribunale di Napoli n. 1276/10 del 19.1.2010

UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE.
INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente.

SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...

SENT. 229/10
r.g. 566/08
CRON. 1455/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L'Aquila dr. Italo Radoccia, visto l'art. 281 sexies, nella causa civile di prima istanza iscritta al numero in epigrafe del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
......., - ricorrenti

elettivamente domiciliati in L'Aquila alla via ... presso lo studio dell'Avv. .... e rappresentato e difeso dall'avv..... giusta delega in atti;

E

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - contumace

Oggetto: inquadramento superiore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio chiedendo il diritto alla qualifica ex art. 17 bis del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 7 comma 3 della legge 145/02 che prevede la figura della Vicedirigenza.
In base alla citata norma, infatti, la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX.
L'art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: "la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 17, sopra citato, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Pertanto l'articolo 10 differiva la regolamentazione dell'istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In ottemperanza a quanto disposto da tale ultimo articolo il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l'atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009, stabilendo che l'ARAN nell'occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un'apposita area per il personale della vicedirigenza e che circa la decorrenza dell'inquadramento va considerato quanto disposto dall'art. 10 della legge 145 del 2002 che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso che dovrà essere fatto coincidere con la stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 2006-2009 e primo biennio 2006-2007.
Solo con la legge 266 del 2005 è stata poi disposta la copertura di spesa per l'attuazione dell'art. 17 bis citato.

Sulla base di tali disposizioni appare evidente che all'art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva proprio perchè il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a formazione progressiva demandata all'autonomia negoziale sulla base dell'atto di indirizzo posto in essere dal Ministero.

Il diritto della parte ricorrante nasce solo nel momento in cui si perfeziona l'iter con l'emanazione del sopra indicato atto di indirizzo, intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia a essa demandata.
Si può dunque ritenere che solo a seguito dell'emanazione del predetto atto si possa parlare di diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la copertura finanziaria e non avendo, invece, la contrattazione disciplinato l'area nella tornata contrattuale 2006-2009.

Pertanto, proprio dalla mancata regolamentazione dell'area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 la P.A. si è mostrata inadempiente a quanto demandato e dal termine imniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all'amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all'inquadramento, pertanto non può non affermarsi la nullità del contratto collettivo nella parte in cui non prevede alcunchè.
I ricorrenti hanno maturato il diritto all'acquisizione nel quadriennio 2006-2009 allorchè siano trascorsi 5 anni dall'ingresso nella qualifica C2 ovvero C3 e in tale caso dal giorno 19/7/2007, come risulta documentalmente provato.

In ragione della novità giuridica della materia e del prevedibile contrasto giurisprudenziale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a L'Aquila, nell'udienza del 7/7/2010.

Il Giudice Dott. Italo Radoccia

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31 ottobre 2010

RIPRISTINATO L’INCENTIVO AL 2%


Finalmente approvato il «Collegato lavoro», che abroga il taglio dell’incentivo sulla progettazione e ripristina per l’ennesima volta al 2% gli incentivi ai tecnici interni alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 92, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006.

Ma da quando? La decorrenza delle norme sul ripristino dell’incentivo

Con due distinte pronunce la Corte dei Conti aveva a suo tempo fornito parere in merito all’applicazione della riduzione degli incentivi in questione, avanzati da amministrazioni comunali alla luce del susseguirsi di norme di legge sull’argomento. In particolare la Corte, partendo dall’assunto che il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell’ordinamento ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, aveva ritenuto che la riduzione dovesse valere solamente per prestazioni affidate dopo il 01/01/2009, data di entrata in vigore della norma che ne disponeva appunto la riduzione del 2% allo 0,5%.

Parere di segno contrario era stato invece rilasciato dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale riteneva che la disposizione che limitava il tetto agli incentivi avesseefficacia retroattiva, estendendosi quindi a tutte le prestazioni non ancora liquidate.

Detta interpretazione risulta la più logica, in quanto trattandosi del ripristino di un diritto acquisito, sarebbe ingiusto che le stesse prestazioni venissero liquidate in quantità diverse, solo per l’indeterminatezza delle norme adottate dal parlamento e dai suoi continui ripensamenti.

Inoltre anche poiché la PA ha sempre impegnato il 2% nella contabilità, sarebbe ben strano che il fantomatico fondo per i dirigenti, che dalla data di promulgazione della norma no esisterebbe più, ora, ricevesse risorse economiche.

Comunque sino alla pubblicazione in GU, continueranno ad essere pagati allo 0,5%.


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5 giugno 2010

INCREDIBILEEEEEEE……….


La nuova Direzione del Mibac

La nuova Direzione del Mibac

Nel 2007 organizzammo ben due ricorsi al Capo dello Stato contro il bando di concorso del ministero per i beni e le attività culturali per ….. varie qualifiche nel ruolo dei dirigenti (nello specifico architetti Soprintendenti) di cui non si seppe nulla, passarono gli anni partecipammo al concorso ed impugnammo anche la graduatoria, ma questa volta depositammo il tutto direttamente al Consiglio di Stato insieme con la copia del precedente ricorso contro il bando “illo tempore” depositato al Mibac.

Il Consiglio di Stato richiese al ministero le motivazioni per le quali non avesse mai inoltrato le controdeduzioni al primo ricorso (nei termini di legge), fissando l’udienza di merito il 24 maggio 2009.

Ora dopo quasi un anno il CdS pubblica la sentenza allegata contraria ai ricorrenti, sostenendo tra le altre argomentazioni che non sia stato impugnato il bando.

Ma guarda caso, il ricorso presentato è avverso:

a) il bando e l’integrazione del bando;

b) le graduatorie;

c) le nomine della commissione di concorso;

d) tutti gli ulteriori e diversi provvedimenti.

Le ragioni della reiezione – che consta di circa 4 paginette per scrivere le quali il Consiglio di Stato ha impiegato circa un anno dalla adunanza (“udienza”) del 27 maggio 2009 – secondo me il livello del contenuto della decisione è pari a quello della forma con la quale si indirizza la sentenza alla “Direzione Genitale”
Chissà se il ministro Bondi e il ministro Brunetta (nonostante i tagli) siano a conoscenza dell’esistenza di questa nuova Direzione ministeriale.

Il commento lo lasciamo ai lettori, ma la domanda nasce spontanea: è possibile, in uno stato di diritto, che il ministero riceva due ricorsi al Capo dello Stato, uno a firma USPPI TECSTATministeri ed uno a firma di 7 architetti dell’amministrazione entrambi, regolarmente acquisiti e protocollati e non adempia tempestivamente al deposito, in modo tale da far decorrere più di un anno dalla data della sua proposizione?

Possibile che nella sentenza si sostenga che non sia stato impugnato il bando e si richiami ad un indefinito e non noto parere ministeriale del 1 aprile 2009 (che possibilmente chiederemo di acquisire).

Inoltre vorremmo sapere perché non c’è risposta al ricorso dell’USPPI, chi ha deciso di non rispondere?

Il segretario Generale
Arch. Danilo De Girolamo

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8 agosto 2009

MIBAC - Nomine dei Direttori Generali


mercoledì, agosto 05, 2009

RIPORTIAMO IL COMUNICATO DELL'UNSA

Si è conclusa la fase di predisposizione delle nuove nomine dei Direttori Generali, Centrali e Regionali, che potranno formalmente prendere possesso della carica dal 6 agosto 2009.

L'elenco completo al momento è così delineato:

Mario Resca alla guida della nuova direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Roberto Cecchi alla nuova direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, Antonia Pasqua Recchia alla nuova direzione che accorpa bilancio e personale sono le principali novità, del resto ampiamente annunciate nei mesi scorsi, contenute nelle nomine indicate oggi dal ministro dei beni culturali Sandro Bondi.

Nel documento, che stasera arriverà sul tavolo del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, viene indicata la riconferma del segretario generale del ministero, Giuseppe Proietti (già nominato dal consiglio dei ministro del 31 luglio).

All'ufficio dirigenziale di livello generale presso il Gabinetto del Ministro, viene indicato Mario Guarany (vice capo di gabinetto); All'ufficio dirigenziale di livello generale presso il Gabinetto del Ministro/Ufficio legislativo viene indicato Gino Famiglietti (vice capo legislativo)

Alla direzione generale per le antichità viene riconfermato Stefano De Caro (che i rumors davano fino all'ultimo in partenza per la Calabria); Confermati i direttori generali di cinema e spettacolo dal vivo, così come Luciano Scala che resta alla direzione generale per gli archivi e Maurizio Fallace alle biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Al Secin (servizio controllo interno) e' indicato Pietro Graziani. Dirigenti Generali di Staff sono Anna Maria Buzzi, Alfredo Giacomazzi, Bruno De Santis.

Qualche novità anche nelle direzioni regionali: in particolare in Campania, dove arriva Gregorio Angelini (profondo conoscitore della burocrazia e dei meccanismi di finanziamento europei) in Toscana, dove va Maddalena Ragni ( era direttore generale al bilancio) nel Lazio dove, dopo le dimissioni di Luciano Marchetti (per dedicarsi interamente al ruolo di vicecommissario di protezione civile per i beni culturali d'Abruzzo) arriva Mario Lolli Ghetti, in Calabria, dove va Francesco Prosperetti (ex direttore della Parc), Paolo Scarpellini Direttore Regionale delle Marche, e Laura Napoleone Direttore Regione della Basilicata

Dall'elenco reso pubblico se non vi sono variazioni a riguardo risulterebbero confermati tutti i restanti incarichi a suo tempo conferiti.

Inoltre, non ci resta che attendere le nomine e le conferme dei Soprintendenti, e dei Direttori di Archivi e Biblioteche che potranno essere fatte presumibilmente dal 13 agosto p.v..

Sarà nostra cura tenervi aggiornati in merito, qualora ci fossero altre novità.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Dott. Giuseppe Urbino)

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20 giugno 2009

LA RIFORMA AGGRAVA I PROBLEMI DEI BENI CUTURALI


ANSA (SPE) - 12/06/2009 - 18.01.00

UIL, RIFORMA AGGRAVA PROBLEMI MINISTERO (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Con la riforma del ministero dei beni culturali approvata oggi dal Consiglio dei ministri, ''i problemi del ministero non solo rimangono insoluti ma addirittura si aggravano''. Lo denuncia la Uil beni culturali, che critica la nuova organizzazione voluta da Bondi e annuncia come ulteriore aggravio l'arrivo per la fine di luglio di ''una tonnellata di nomine''. L'aver mantenuto una struttura pesante al centro, commenta il segretario generale del sindacato Gianfranco Cerasoli, ''determina ancor di piu' l'appesantimento della macchina burocratica poiche' non e' sostenibile che per approvare un intervento sul territorio si continuino a dover effettuare ben 7/8 passaggi. La semplificazione non e' nella cultura del Mibac e di chi ha voluto la riforma''. La nuova Direzione Generale per la valorizzazione, sostiene Cerasoli, ''entrera' da subito in competizione ed in contenzioso con le altre Direzioni Generali e le Direzioni Regionali vista la capacita' 'di assorbenza' del neo Direttore in pectore Mario Resca . Lo stesso Resca avra' problemi vista la penuria di risorse che c'e' tanto piu' che i suoi appelli rivolti al Governo per una politica di defiscalizzazione, cadono nel vuoto. Il rapporto tra i diversi centri di responsabilita' - aggiunge il sindacalista - ai fini della tutela e' vischioso e non produce risultati. A tutto cio' - conclude Cerasoli - si aggiunge la tonnellata di nomine che si faranno alla fine di luglio primi di agosto di Direttori Generali centrali e regionali, Soprintendenti e Dirigenti in un quadro di grandissima confusione con un Ministro totalmente assente dai problemi ed un Sottosegretario che si occupa solo della citta' di Roma quasi con un ruolo da Commissario''.(ANSA). LB 12-GIU-09 17:53 NNN

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